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Piano B

Passa la mano sul vetro appannato e produce un guaito.

Guarda i bambini che saltellano urlanti in sala, dentro, oltre il finestrone del fast-food. I maschietti indossano delle corone dorate come piccoli imperatori, le femminucce dei coni da fatina con una coda di tulle che sbuffa dalla punta. Lui cerca tra le corone: non riesce a individuare il piccolo imperatore per cui è qui. Eppure dev’esserci. È tra gli amichetti del festeggiato.

Fuori è caldo. Ha smesso di piovere da qualche ora, ma afa e umidità lo divorano crudo dentro quell’orso di gommapiuma. Tre fori in tutto: due per gli occhi e uno per la bocca. Respira a stento e ha una visuale ristretta da dentro quella maschera lanosa che puzza di sudore rancido e dopobarba dozzinale.

Pensa a suo figlio. Non è tanto l’affidamento esclusivo quello che lo ha condotto fin lì, ma la misura cautelare interdittiva

il Tribunale ha confermato in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., l’ordinanza di applicazione della misura nei confronti di T.T. del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o. P.S. e al figlio minore T.M. convivente con la persona offesa, prescrivendo all’indagato di non avvicinarsi, senza l’autorizzazione del giudice procedente, ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa, con particolare riguardo al luogo di dimora e al luogo di lavoro e, comunque, di mantenersi a distanza da tali luoghi, con divieto di avvicinamento a meno di 300 (trecento) metri, facendo contestualmente divieto al T. di comunicare – attraverso qualsiasi mezzo telefonico, telematico o di altra natura – con P.S. in relazione al reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p.

Non vuole trovare alibi, ma è anche vero che chiunque può fare qualche cazzata nella vita, a chiunque può scappare un’ingiuria, a chiunque, in particolari circostanze, può sfuggire la situazione di mano

in particolare, la persona offesa, P.S. denunciava, tra l’altro, come il T. si fosse reso protagonista, a seguito della separazione dalla medesima, avvenuta nel mese di giugno, di una serie di condotte moleste e minatorie nei suoi confronti e dei suoi familiari fin dal mese di gennaio, consistenti in pressanti controlli e visite presso la sua abitazione, in stato di alterazione alcolica, prendendo a pretesto e strumentalizzando il diritto di visita al figlio minore per importunare e molestare la ex moglie

Sbircia in direzione delle mamme. Sono radunate in un angolo, chiacchierano e ridono nel loro capannello stretto, sui loro tacchi alti, ognuna col proprio bicchiere in mano. Le conosce, quelle così. È pronto a scommettere che quell’aranciata è allungata con la vodka, come faceva la sua ex

nell’ordinanza applicativa della misura, integralmente richiamata dall’ordinanza impugnata, si legge che il T. si è spesso presentato presso l’abitazione della ex moglie, approfittando della giustificazione di vedere il figlio, visite queste in realtà finalizzate a verificare chi si trovasse eventualmente in casa, contestando alla ex moglie le sue frequentazioni ed operando, quindi, una sorta di controllo sulla vita privata della donna. In particolare, le dichiarazioni della parte offesa hanno trovato conferma, oltre che nelle convergenti dichiarazioni delle persone informate sui fatti, anche dall’intervento di P.G. presso l’abitazione della P. su chiamata di quest’ultima per una lite, durante la quale gli operanti riscontravano la presenza del T., in stato alterazione

Lei, la moglie, non vuole più vederlo. Dice che è instabile. Non vuole fargli vedere suo figlio, carne della sua carne, cuore del suo cuore, sangue del suo sangue. Non vuole che torni in famiglia, la sua famiglia. Lui è sempre stato chiuso, solitario, introverso. Un orso. E oggi è qui per il suo cucciolo

inoltre, il T. si presentava presso l’abitazione della parte offesa, in evidente stato di alterazione alcolica, iniziando ad urlare di far scendere il piccolo M. ed al rifiuto della P. che non si fidava di consegnare il bambino di anni (OMISSIS) ad una persona in evidente stato di ebbrezza alcolica, il T. entrava nello stabile e iniziava a bussare insistentemente alla porta dell’abitazione e, riuscito ad entrare, inveiva contro la donna, proferendo nei suoi confronti ingiurie e arrivando a usare un posacenere come oggetto contundente che le procurava traumi al capo ed agli arti

Entra in sala, chinandosi per passare sotto un festone di coccarde arricciate, e i bambini si voltano a guardarlo. Non se l’aspettano. La sala profuma di biscotti appena sfornati, di caramelle gommose, di crema idratante per le mani.

Legge i nomi dei bambini sui portabicchieri colorati, tutti in fila su di un tavolino: Ambra, Riccardo, Michael, Massimo, Tania, Rebecca, Martina, Eduardo, Rosa, Vittoria, Enrico Maria, Alessandro, Mario, Samuele, Gionata, Mario.

Corrono verso di lui, lo accerchiano, allungano le manine a toccare la pelliccia sintetica, gli chiedono il nome, perché non è Winnie, non è Yoghi, non è Koda

con specifico riguardo all’estensione del divieto di avvicinamento nei confronti del figlio minore convivente con la p.o., il Tribunale con motivazione immune da vizi ha evidenziato che l’art. 282 ter c.p.p., comma 2, prevede che il divieto di avvicinamento possa essere imposto anche in riferimento a prossimi congiunti della persona offesa od a persone con questa conviventi, o, comunque, legati da relazione affettiva, qualora sussistano “ulteriori esigenze di cautela” ravvisabili anche nei loro confronti e nella specie il fatto che due degli specifici episodi contestati al T. si erano verificati presso l’abitazione della P., in occasione della consegna del figlio minore, determinava l’esigenza di impedire attraverso l’applicata misura la strumentalizzazione del diritto di visita nei confronti del figlio minore, al fine di porre in atto comportamenti minacciosi nei confronti della ex coniuge

Non risponde perché non si è preparato nulla, neanche un nome di fantasia per l’orso. Ha noleggiato questo costume senza chiedere il nome del personaggio.

Si guarda attorno. Cerca il suo piccolo imperatore, in mezzo a tutte quelle testoline urlanti e quelle manine pressanti.

Le mamme lo hanno notato e ridono. Si complimentano con l’organizzatrice, la madre del festeggiato, per aver pensato anche a quella forma di animazione. La madre del festeggiato è disorientata. Ride di circostanza, ma fissa l’orso con aria inquisitoria. Lei non ha chiesto nessun orso.

Ci pensa un po’ su, quindi lascia in custodia il suo bicchiere (aranciata e due dita di vodka) nelle mani di un’amica e si avvicina all’ingombrante figura marrone. Scansa la ressa di marmocchi e giunge a tu per tu con il nasone di gommapiuma.

Gli sussurra, cercando di non far capire niente ai bambini, che lei non ha chiesto nessun animatore vestito da orso.

Lui si sente tirare dappertutto. Non risponde. Fa fatica a concentrarsi: è stato complicato infilarsi il costume perchè non è della sua taglia; è stato difficile guidare fino a quel fast-food con l’intralcio dell’imbottitura; è stato impossibile trovare parcheggio, tanto che ha lasciato la macchina in doppia fila

orbene, ove occorrente, va rimarcato che tale misura non è volta ad impedire il diritto di visita/frequentazione padre-figlio, bensì ad impedire che l’indagato possa reiterare la condotta recandosi presso l’abitazione della P., sicchè ove lo stesso intenda incontrare il minore anche in forma protetta ed al limite anche tramite servizi sociali, dovrà rivolgere apposita istanza in sede civile per la diversa regolamentazione del diritto di visita ed incontro

Non ha la forza di discutere: vorrebbe dirle che lui vuole stare un po’ col proprio bambino, nient’altro. Perché la madre non glielo fa vedere. Perché il giudice ha dato ragione alla madre, perché l’avvocato gli ricorda, ogni volta che lo telefona, di stare almeno a trecento metri dalla sua famiglia.

Annuisce con la testa alla madre del festeggiato, ma non proferisce parola. Lui sapeva che non sarebbe stato facile. Per questo lui ha pensato al piano b.

Si gira ed esce dal locale, chinandosi di nuovo sotto la coccarda. Qualche bambino prova a seguirlo, ma poi desiste chiamato dagli adulti

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

La madre del festeggiato si avvicina al gestore del locale, gli chiede se il pupazzo è stata una sua idea. Il gestore risponde che non hanno ingaggiato nessun pupazzo, che loro non lavorano con i pupazzi.

Il figlio tira la madre da una manica, le chiede perché l’orso è andato via, gli piaceva l’orso. La donna si volta inquieta, sbircia il capannello di amiche che la fissano disorientate, risponde al figlio di tornare a giocare, che tra poco saranno serviti i panini con la Nutella.

Chiede al gestore di anticipare l’uscita dei panini con la Nutella. Il gestore annuisce.

Il bambino urla, la madre non ricordava che gli piacessero così tanto i panini con la Nutella.

In verità il bambino urla perché l’orso è tornato. È rientrato nel locale. Questa volta porta con sé una tanica. È una tanica di benzina, a giudicare dalla puzza ficcante.

I bambini corrono in direzione dell’orso, mentre lui svita il tappo della tanica e inizia a versarsela addosso.

Adesso urlano le madri. Sfrecciano verso i figli, ognuna verso il proprio, li tirano via, qualcuna afferra qualche altra manina, anche tre o quattro. Arrivano anche due camerieri, scostando sedioline e tavolini, ad allontanare i bambini.

Le urla danno fastidio all’orso, che si sfila un guanto, tira fuori un accendino e innesca la fiamma.

Mamme e bambini, ammassati lungo la parete più lontana, strillano e piangono, mentre l’orso avvicina il fuoco al peluche. Le vampe iniziano ad avvolgerlo.

L’orso chiede a sua moglie di fargli vedere suo figlio. Le mamme urlano, i bambini urlano, un cameriere afferra una tovaglia e prova a gettarla addosso all’orso. Il pupazzo si divincola.

Grida di voler stare con suo figlio. Che sua moglie non ha nessun diritto di levargli suo figlio. Lui vuole stare in famiglia.

Le urla si innalzano più acute, stridule, disperate, si intrecciano tra loro come le fiamme che avviluppano il pupazzo.

Un cameriere arriva da dietro con l’estintore, lo spruzza sull’orso, un secondo cameriere arriva a dare manforte con un secondo estintore.

La sala si trasforma in una nuvola lattea, l’orso è crollato a terra, nero di bruciature e bianco di schiuma.

Il gestore del locale sbraita di chiamare un’ambulanza, mentre s’inginocchia accanto all’orso. Gli sfila la maschera.

L’uomo ustionato respira ancora, anche se a fatica, tossisce. Il gestore gli regge il capo.

Le mamme allungano il collo, si avvicinano, osservano il volto dell’uomo annerito con i loro occhi sbavati di mascara, indagano tra i suoi lineamenti. Nessuna lo riconosce. Nessuna è sua moglie. Nessuno è suo figlio

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi. Così deciso

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